Mantenimento dei figli maggiorenni

Il compimento dei 18 anni non mette automaticamente fine all’obbligo di mantenimento. L’Avv. Giovanni Ghiro assiste genitori e figli maggiorenni a Conegliano e provincia di Treviso nella gestione dell’assegno: dalla valutazione del diritto alla sua eventuale revoca.

Quando il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento

L’obbligo sussiste finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, indipendentemente dall’età anagrafica.

Figlio studente universitario

Il figlio che frequenta l’università ha diritto al mantenimento purché segua il corso con continuità e profitto. Ritardi contenuti e cambi di facoltà non fanno decadere il diritto, ma possono incidere sull’importo.

Lo Studio Ghiro valuta caso per caso la sussistenza dei presupposti e assiste nella quantificazione dell’assegno.

Figlio che cerca la prima occupazione

Il figlio che ha terminato gli studi e non ha ancora trovato lavoro conserva il diritto al mantenimento, a condizione che stia attivamente ricercando un impiego. La prova dell’impegno nella ricerca è elemento decisivo.

Lo Studio Ghiro assiste nella raccolta della documentazione necessaria a sostenere o contestare questa situazione davanti al Tribunale.

Mantenimento del figlio maggiorenne che fa l'università - Avvocato Ghiro

Quando cessa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

L’obbligo si estingue con il raggiungimento dell’indipendenza economica, non con il compimento dei 18 anni.

Lo Studio Ghiro assiste il genitore nell’individuare il momento giusto per agire e nella predisposizione del ricorso per la cessazione o la revisione dell’assegno.

Inerzia colpevole oltre i 30 anni

La Corte di Cassazione indica che oltre i 30 anni la mancanza di un lavoro stabile fa presumere — salvo prova contraria, come una grave patologia — un’inerzia imputabile al figlio, legittimando la revoca del contributo.

Avvio di un'attività lavorativa stabile

Un impiego continuativo e remunerato costituisce il presupposto principale per la cessazione dell’obbligo, anche prima del completamento degli studi.

Mantenimento dei figli maggiorenni

I casi che gestiamo

Figlio maggiorenne che non lavora e non cerca lavoro

Lo Studio Ghiro assiste il genitore nella raccolta delle prove dell’inerzia colpevole e nella presentazione del ricorso per la revoca dell’assegno.

Dimostrare l’inerzia del figlio richiede documentazione specifica. Lo studio assiste il genitore nella fase istruttoria e nella predisposizione del ricorso giudiziale.

Mantenimento del figlio convivente con la madre

Assistiamo sia il genitore convivente che intende ottenere o tutelare il contributo, sia il genitore obbligato che contesta le modalità o l’importo del versamento.

Quando il figlio maggiorenne non autosufficiente convive con uno dei genitori, l’assegno viene di norma versato a quest’ultimo, che sostiene le spese quotidiane. Il genitore convivente ha legittimazione attiva per agire in giudizio.

Assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne

Gestiamo tutta la procedura di modifica delle modalità di pagamento, assistendo sia il figlio nella richiesta sia il genitore obbligato nella valutazione delle implicazioni.

Il figlio maggiorenne può agire autonomamente in giudizio per ottenere il versamento diretto dell’assegno, senza passare dal genitore convivente. È necessario dimostrare che la gestione autonoma risponde al suo interesse concreto.

Il versamento diretto al figlio non modifica l’importo dovuto, ma cambia il soggetto destinatario e la relazione processuale. Lo studio assiste sia i genitori che i figli maggiorenni nella gestione di questa procedura.

Riduzione dell'assegno di mantenimento

Lo Studio Ghiro gestisce l’intera fase istruttoria e il ricorso per la modifica dell’assegno davanti al Tribunale.

Se la situazione reddituale del genitore peggiora in modo significativo — per licenziamento, malattia o riduzione dell’attività lavorativa — o se il figlio percepisce un reddito parziale da lavoro part-time o tirocinio retribuito, è possibile richiedere una revisione al ribasso dell’assegno.

Revoca dell'assegno di mantenimento

Lo Studio Ghiro predispone il ricorso per la revoca, curando la raccolta documentale necessaria ad assolvere l’onere della prova.

La revoca è esperibile quando il figlio ha trovato un impiego stabile, ha superato la soglia orientativa dei 30 anni senza giustificato motivo o ha abbandonato il percorso di studi.

Lo studio Ghiro supporta il genitore nell’intera fase investigativa e di raccolta documentale — estratti contributivi, contratti di lavoro, visure — indispensabile per assolvere l’onere della prova e fondare il ricorso giudiziale.

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Che tu debba ottenere, ridurre o revocare un assegno, lo Studio Ghiro valuta il tuo caso e ti indica la strada più efficace.

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Differenza tra mantenimento e alimenti

Nel linguaggio comune, i termini “mantenimento” e “alimenti” vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico rappresentano due concetti profondamente diversi, con presupposti e contenuti nettamente distinti.

Mantenimento

Ha una portata molto ampia, è parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio e copre ogni esigenza del figlio (istruzione, svago, sport, trasporti). Si esaurisce con l’avvio della carriera lavorativa.

Alimenti

Scattano solo in caso di indigenza assoluta e reale stato di bisogno primario (vitto e cure mediche). Questo obbligo può riemergere in qualunque momento della vita se il figlio subisce eventi drammatici e involontari, come una malattia invalidante che gli impedisca totalmente di lavorare.

Lo Studio Ghiro interviene per qualificare correttamente la natura della richiesta economica avanzata, tutelando il cliente da pretese sproporzionate o prive dei presupposti di legge.

FAQ

Domande frequenti

Fino a che età si è obbligati a mantenere un figlio?

Non esiste un’età anagrafica fissata dal Codice Civile. L’obbligo si estingue con il raggiungimento dell’indipendenza economica. Tuttavia, la Corte di Cassazione indica che oltre i 30 anni la mancanza di un lavoro stabile fa presumere, salvo prova contraria (come una grave patologia), un’inerzia colpevole del figlio, legittimando la revoca del contributo.

Dipende dalla natura del lavoro e dal reddito percepito. Se si tratta di un lavoro precario, occasionale o con un compenso minimo (es. lavoretto estivo o tirocinio), il diritto al mantenimento non decade, ma il genitore può richiedere una riduzione proporzionale dell’assegno. Se il part-time garantisce una stabilità e un reddito dignitoso, può configurarsi la revoca.

Sì, ma non in modo arbitrario. È necessario che vi sia un accordo tra le parti formalizzato in sede di separazione/divorzio, oppure un provvedimento del Giudice (ex art. 337-septies c.c.) che disponga il mantenimento diretto al figlio maggiorenne su richiesta del figlio stesso o a seguito di ricorso del genitore obbligato.

L’abbandono ingiustificato degli studi o il mancato superamento degli esami per un lungo periodo interrompe il nesso causale che giustifica il mantenimento dello studente. Il genitore obbligato ha il pieno diritto di ricorrere in Tribunale per richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento a causa del comportamento inerte del figlio.

Per modificare o revocare l’assegno è tassativamente obbligatorio presentare un ricorso formale al Tribunale competente (attraverso le nuove procedure unificate per le persone e la famiglia). Non è consentito interrompere i pagamenti di propria iniziativa, anche se il figlio ha trovato lavoro, finché il Giudice non ha emesso la sentenza di revoca.

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